mercoledì 15 febbraio 2006

L'omologazione italiana dei ricevitori di radiodiffusione un vulnus illegittimo del diritto al radioascolto

Articolo 15/02/2006 
L'omologazione italiana dei ricevitori di radiodiffusione: un vulnus illegittimo del "diritto al radioascolto" 


SOMMARIO

1. IL DIRITTO AL RADIOASCOLTO

2. LA LEGISLAZIONE SULLE RADIODIFFUSIONI

3. LA NORMATIVA NAZIONALE SUI RADIODISTURBI: I DECRETI MINISTERIALI 25.6.1985 E 27.8.1987

4. UN PARAGRAFO DI TROPPO

5. IL DECRETO MINISTERIALE 28.8.1995, N. 548: UN'ABILE OPERA DI “IMBALSAMAZIONE”

6. IL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE

7. I RADIODISTURBI ED IL NUOVO CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

8. IL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

9. LA LIMITAZIONE ALLE FREQUENZE RICEVIBILI DAI RICEVITORI DI RADIODIFFUSIONE: UNA NORMATIVA ILLEGITTIMA

10. LE NUOVE TECNICHE DI TRASMISSIONE

11. UNA SPERANZA DALL'UNIONE EUROPEA

12. CONCLUSIONI


1. IL DIRITTO AL RADIOASCOLTO

All'interno del più generale diritto di libertà di pensiero, la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana (sentenze 22 gennaio 1981, n. 1 e 24-26 marzo 1993, n. 112) ha enucleato l'autonomo concetto di diritto all'informazione, che si articola in diritto di informare, diritto di informarsi e diritto di essere informati.

Riteniamo che l'ordinamento giuridico italiano tuteli anche il diritto al radioascolto, che definiamo come il diritto di informarsi e di essere informati mediante la radiodiffusione circolare (in inglese broadcasting), cioè grazie all'ascolto – libero e tutelato dalla legge – delle emittenti radiofoniche di tutto il mondo.

Ciascuno di noi - più o meno consapevolmente - è un BCL (broadcasting listener), termine coniato dagli appassionati del radioascolto per indicare l'ascoltatore delle stazioni di radiodiffusione, in particolare di quelle straniere. Ebbene, in Italia tale sterminata categoria di radioascoltatori corre il rischio di violare la legge: questo può avvenire ascoltando frequenze non consentite mediante l'utilizzo di normalissimi ricevitori, costruiti e messi in commercio per l'ascolto delle stazioni di radiodiffusione internazionale.

Come può essere che con un normalissimo ricevitore delle onde corte-medie-lunghe o della modulazione di frequenza, si rischi di ascoltare qualcosa di vietato? E' l'argomento di quest'articolo, naturale prosecuzione del precedente “L'omologazione dei ricevitori di radiodiffusione: fonti normativa e soggetti”, pubblicato il 6 giugno 2005 nel n. 143 di Filodiritto.


2. LA LEGISLAZIONE SULLE RADIODIFFUSIONI

I cittadini appartenenti ai Paesi CEPT possono “detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale”. La CEPT (Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni) è l'organizzazione regionale europea di cui si è parlato nell'articolo citato al paragrafo 1.

Questo è quanto prevede il D.P.R. 27.1.2000, n. 64 (Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della CEPT in materia di libera circolazione di apparecchiature radio). Non appena tale decreto venne emanato, tra i praticanti l'hobby del radioascolto subito si diffuse un sentimento di generale soddisfazione per una norma che avrebbe dovuto rendere certo e garantito una volta per tutte il diritto di ascolto delle radiodiffusioni.

Ricordiamo che la normativa italiana (un esempio per tutti, la legge 6.8.1990, n. 223 meglio nota come “legge Mammì”) opera la suddivisione tra radiodiffusione sonora e radiodiffusione televisiva, anche se ora si preferisce distinguere tra “trasmissione televisiva” e “trasmissione radiofonica” (vedi la legge 3 maggio 2004, n. 112, c.d. “legge Gasparri”).
Il vigente “Codice delle Comunicazioni elettroniche” (approvato con D.lgs. 1.8.2003, n. 259) utilizza anche i termini “diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi” e " diffusione circolare radiotelevisiva".
Anche il recentissimo "Testo unico della radiotelevisione", promulgato con D.lgs. 31 luglio 2005, n.177, distingue tra radiodiffusione sonora e televisiva.
La sentenza della Corte costituzionale n. 225/1974 parlò invece di "radiotelediffusione circolare", mentre la sentenza n. 112/1993 coniò i termini "radiotelecomunicazione circolare" e "radiotrasmissione televisiva".
In altre parole, il linguaggio giuridico ha preso atto che le trasmissioni televisive altro non sono che emissioni di segnali radio. A tale proposito, segnaliamo che i documenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) parlano di sound broadcasting (BC) e di television broadcasting (BT). 

Riteniamo che qualunque azione repressiva contro i BCL (motivata con norme di vecchi o nuovi codici) fosse e sia tuttora contraria alla “legislazione vigente sulle radiodiffusioni” e che il D.P.R. 64/2000 giunse certamente graditissimo in una Nazione che tuttavia – proprio per le leggi già in vigore - non ne avrebbe dovuto sentire il bisogno. 

Questa affermazione trova fondamento nel vecchio codice postale del 1973 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), all'art. 411 (Legislazione sulle radiodiffusioni: “Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni”) non abrogato dal vigente Codice delle comunicazioni elettroniche.

Esiste pertanto una legislazione specifica per le radiodiffusioni, diversa non solo da quella del Codice postale ma anche da quella dettata dal Codice 2003. Crediamo sia possibile rinvenire tale normativa nelle seguenti fonti: 

n Regio decreto-legge 21.2.1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni): disciplina nel dettaglio l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento, 
n Regio decreto 8.7.1938, n. 1415 (Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità): prevede la possibilità di imporre restrizioni al diritto al radioascolto, limitatamente però al periodo bellico,
n Regio decreto 16.6.1940, n. 765 e Decreto legislativo luogotenenziale 3.4.1945, n. 152: disposizioni a carattere transitorio che diedero rispettivamente inizio e fine al regime giuridico di divieto al radioascolto di molte emittenti radiofoniche straniere durante la seconda guerra mondiale.

Recentemente è stato emanato il D.lgs. 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione), di cui parleremo oltre al paragrafo 8.

E' possibile pertanto affermare che certamente vi è stato - nella storia d'Italia - un periodo (la seconda guerra mondiale) durante il quale – in virtù di norme aventi rango primario - fu proibito l'ascolto di emittenti BC sia degli Stati nemici (per esempio Radio Londra o Radio Mosca) così come di quelli neutrali (per esempio la Radio Svizzera): ma solamente tale periodo, non prima (pur tra adempimenti burocratici e difficoltà pratiche) e tanto meno adesso che siamo in democrazia.

Infatti, gli adempimenti legati alla corresponsione del canone di abbonamento – rimasti sostanzialmente invariati prima e dopo la guerra – sono certamente da vedere con sfavore nei confronti del pieno diritto al radioascolto; ad ogni modo – una volta soddisfatti – gli obblighi del radioascoltatore sono terminati.

Le leggi italiane, quindi, non vietano in alcun modo il radioascolto. Ma le nostre Autorità – che agiscono mediante atti di normazione secondaria - lo sanno? 

A tale proposito, osserviamo che fino a non molto tempo fa gli apparecchi radioricevitori riportavano un bollino di omologazione, indicante i decreti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 25.6.1985 e 27.8.1987. Sono tali decreti ancora in vigore?


3. LA NORMATIVA NAZIONALE SUI RADIODISTURBI: I DECRETI MINISTERIALI 25.6.1985 E 27.8.1987

A prima vista, si potrebbe dire che i due decreti ministeriali siano stati implicitamente abrogati in virtù del principio generale di libertà sotteso dal DPR 64/2000. Purtroppo, l'entusiasmo per il contenuto delle disposizioni dell'articolo 1 ha fatto passare in secondo piano quanto affermato dal successivo articolo 2, il cui primo comma afferma che nei confronti dei cittadini dei Paesi CEPT - in visita od in transito in Italia – che detengano ed usino le apparecchiature radio (comprese quelle solo riceventi per i servizi di radiodiffusione) “è fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.” La formulazione del comma non deve trarre in inganno: l'indicazione dei destinatari (cittadini dei Paesi CEPT, in visita od in transito in Italia) sta a significare l'estensione ad essi della normativa in materia di radiodisturbi già in vigore per i residenti in Italia, e non certo la previsione di una posizione giuridica di (ulteriore) svantaggio rispetto a questi ultimi.

Qual è questa normativa? Nell'articolo citato in premessa abbiamo esaminato una direttiva dell'Unione europea, la 1999/5/CE (nota anche come Direttiva R&TTE), riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità. Tale norma comunitaria - recepita dall'Italia con il decreto legislativo 9.5.2001, n. 269 – all'articolo 1 detta le seguenti definizioni a valenza interpretativa:

a) apparecchio: qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe,
c) apparecchiatura radio: un prodotto, o un su componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali,
d) onde radio: onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale,
k) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili,

mentre all'articolo 8 (libera circolazione degli apparecchi) dispone che “Non è vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la conformità alle disposizioni del presente decreto.”

Quali sono dette disposizioni, nei confronti delle quali gli apparecchi devono essere conformi? L'articolo 13 (marcatura CE) rinvia all'articolo 3 (requisiti essenziali), il quale ultimo elenca i requisiti che devono essere posseduti da tutti gli apparecchi oppure solo da determinate categorie o tipi. 

Mentre i requisiti essenziali “specifici” non sono pertinenti ai semplici ricevitori BC, i requisiti essenziali“ generali” sono:
- la protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona (compresi quelli della direttiva 
LVD),
- la protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (già previsti dalla direttiva EMC).

Le due direttive sono state esaminate nell'articolo di Filodiritto citato nel paragrafo 1.

A tale proposito, rileviamo che da alcuni anni i ricevitori BC in vendita in Italia riportano – in rilievo sull'esterno dell'apparecchiatura oppure su una placca di identificazione – non più il bollino con citati i due D.M. del 1985 e del 1987 bensì il marchio “CE”.

Sembrerebbe allora che l'omologazione ai due decreti ministeriali sia stata sostituita da quella indicata mediante marcatura CE. Questa conclusione è però errata.

Sappiamo, infatti, che il combinato disposto dell'art. 2, comma 4 con l'allegato I del D.lgs. 269/2001 esclude recisamente la propria applicazione “alle apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva”. Ma, allora, da cosa è costituita la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni applicabile ai nostri ricevitori BC? Come vedremo nel prossimo paragrafo, i due D.M. Poste e Telecomunicazioni 25.6.1985 e 27.8.1987 sono in parte ancora vigenti nel nostro ordinamento giuridico. Per rispondere alla domanda, siamo quindi costretti a prenderli in esame.


4. UN PARAGRAFO DI TROPPO

Il Codice postale del 1973 conteneva l'articolo 398 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni) – ora abrogato e sostituito dall'art. 210 del Codice 2003 – il quale subordinava anche il semplice utilizzo di apparecchi radioelettrici al rispetto delle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. 

Riportiamo di seguito il testo dell'articolo, come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n.209, mentre l'esame dell'art. 210 del nuovo Codice verrà effettuato nel paragrafo 7:

Art. 398 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni) E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee (…).

Il testo originario dell'articolo 398 era il seguente: “E' vietato costruire od importare, a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici, o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonché, eventualmente, per la apposizione di un contrassegno che la certifichi.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.”

Le norme - dettate per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi - giunsero a distanza di tempo con il Decreto Ministeriale Poste e Telecomunicazioni 25.6.1985 (Disposizioni per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1985). E allora sorsero notevoli problemi d'interpretazione: 

1) l'oggetto del provvedimento: il codice postale aveva previsto l'emanazione di un decreto contenente disposizioni aventi lo scopo di “prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni”. Nel decreto del 1985, invece, esse sono divenute disposizioni destinate a “la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva”. 

2) le norme tecniche: l'articolo 1 del decreto dispone che l'allegato A al decreto riporti “le norme per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni, provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per l'immunità degli stessi ricevitori dai disturbi”. Nell'allegato invece troviamo:

► requisiti minimi nei confronti dei disturbi
► requisiti minimi per l'immunità
► relativi metodi di misura
► prescrizioni relative alle frequenze (paragrafo 3)

In considerazione della quasi integrale disapplicazione (come vedremo al paragrafo 5) di quanto disposto dal decreto del 1985, è ormai pressoché impossibile reperire – sia in rete che nei supporti cartacei o informatici - il testo integrale e, in particolare, l'allegato A oggetto del presente studio. Riportiamo pertanto anche l'intero documento, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Osserviamo che - nonostante la chiarezza della rubrica dell'articolo 398 del codice – entrambi i decreti contengono nei propri allegati un paragrafo (il numero 3) contenente “prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva”.

L'articolo 1, invece, precisa che le norme (tecniche) per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni sono quelle stabilite nell'allegato A al decreto, riportandone anche il seguente sommario:

- prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni (riportata 
poi al paragrafo 4 - radiodisturbi prodotti dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva);

- immunità dei ricevitori dai disturbi (riportata poi ai paragrafi 5 - immunità interna e 6 – 
immunità esterna).

Il paragrafo 2 (campo di applicazione) del decreto si premura invece di precisare che “sono compresi nel campo di applicazione delle presenti norme anche i ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva che sono combinati con altri apparecchi (ad esempio giradischi, registratori, orologi digitali, ecc.) oppure che siano costituiti da più parti separate (ad esempio sintonizzatore ed amplificatore, ecc.).”

L'articolo 1, quindi, non fa alcun cenno alle prescrizioni relative alle frequenze che dal nulla, invece, compaiono al paragrafo 3: per l'appunto, un paragrafo di troppo!

Cosa c'entrino i limiti delle bande di frequenze captabili da semplici ricevitori con la prevenzione dei disturbi radioelettrici, è veramente un mistero. Mistero reso ancora più fitto dal fatto che l'articolo 398 del Codice 1973 richiedeva soltanto la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi e nient'altro. Parimenti, nemmeno il preambolo al decreto ministeriale faceva il benché minimo riferimento ad una necessità di porre limiti alle frequenze ricevibili.

Vediamo tali limiti, riportati alla tabella I del paragrafo 3 del decreto:


gamma
limiti di frequenza
tolleranze (kHz)
onde lunghe
148,5 - 283,5 kHz
0 / -20 20 / 0
onde medie
 526,5 - 1606,5 kHz
0 / -20 50 / 0
onde corte
3950 - 26100 kHz
 0 / -160 300 / 0
onde metriche
 87,5 - 108 MHz
0 / -300 500 / 0


Nota: il limite di 283,5 kHz per le onde lunghe può essere esteso a 343 kHz per i ricevitori predisposti per la ricezione dei canali di filodiffusione.


Al decreto del 25 giugno 1985 se ne aggiunse un altro in data 27 agosto 1987 (“Revisione della normativa per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1987). Quest'ultimo provvedimento, però, non ha apportato alcuna apertura sui limiti delle bande di frequenza sintonizzabili (anzi, mediante la disapplicazione dei limiti interni, consente addirittura una restrizione delle gamme d'onda sintonizzabili mediante i semplici ricevitori a batteria). Ecco perché detto decreto era indicato, assieme al primo, nel bollino di omologazione applicato ai ricevitori BC. Il D.M. del 1987 era stato preceduto dai due adottati in data 22 febbraio 1986 (Proroga dell'immissione in commercio degli apparati sprovvisti della certificazione di rispondenza alle norme) e 8 agosto 1986 (Proroga del termine per l'effettuazione di limitate prove di rispondenza).

Riportiamo per completezza l'unica variazione apportata al paragrafo 3, integrativa della nota in calce alla tabella I:
“Le prove si eseguono con eventuale circuito CAF disinserito. Con ricevitori privi di morsetti d'antenna o con CAF non disinseribile, le prove vanno eseguite al limite di sensibilità. 
Per i ricevitori di radiodiffusione sonora di tipo sintetizzato, controllati a quarzo o da dispositivi di analoga stabilità (per es. ceramici), non è necessario il rispetto delle tolleranze interne della tabella I (“0 kHz”), purché essi siano in grado di ricevere su tutte le frequenze portanti oggetto di canalizzazione internazionale (vedasi CARR GENEVA 1975 e CARR GENEVA 1984).
I limiti interni inferiori e superiori 0 (zero) di tabella I non vengono applicati per i ricevitori di sintonia continua MF, MA e MF + MA aventi le seguenti caratteristiche: privi di morsetti d'antenna – senza alimentazione da rete – con un altoparlante e/o cuffie.”


5. IL DECRETO MINISTERIALE 28.8.1995, N. 548: UN'ABILE OPERA DI “IMBALSAMAZIONE”

Restava solo una speranza di eliminare tali assurde limitazioni alle frequenze ricevibili: l'Europa e le sue direttive. Infatti, il preambolo del D.M. 25.6.1985 riconosceva “la necessità di stabilire, in attesa della emanazione delle direttive comunitarie, le norme tecniche cui devono rispondere i ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi alle radioricezioni ed alle radiotrasmissioni e per l'immunità dai disturbi sugli stessi ricevitori e di determinare il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza alle norme stesse”. Ciò in ossequio al citato articolo 398 del Codice 1973, il quale disponeva che il decreto venisse adottato in conformità alle direttive delle Comunità europee.

Tra le direttive emanate successivamente ai due decreti in esame, prendiamo in esame la 1989/336/CEE (c.d. direttiva EMC: ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica), recepita dall'Italia con decreto legislativo 4.12.1992, n. 476. Questa direttiva è stata poi modificata e integrata dalle successive 1992/31, 1993/68 e 1993/97. Il nostro legislatore ha infine recepito tutto il complesso normativo mediante il decreto legislativo 12.11.1996, n. 615 (che ha abrogato il d.lgs. 476/1992). Il tema delle direttive comunitarie in materia di radiocomunicazioni è stato affrontato nel precedente articolo pubblicato nel n. 143 di Filodiritto.

Preliminarmente è necessario verificare se tale direttiva sia relativa alla materia disciplinata dai due decreti ministeriali. Per far ciò, ci aiutiamo con alcune delle definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto 476:

- disturbi elettromagnetici: fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema (lettera b);

- immunità: idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni (lettera c).

- compatibilità elettromagnetica: idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente (lettera d).

Termini diversi (disturbi elettromagnetici anziché disturbi radioelettrici) da quelli dei due decreti ministeriali del 1985 e 1987, però ricompresi l'uno nell'altro. E' la direttiva che attendevamo? Certamente sì, e su questo concordava il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni il quale, nel successivo decreto 28 agosto 1995, n. 548 (Regolamento concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1995) all'art. 1 afferma che “la compatibilità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva è accertata mediante le procedure indicate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476.”


La direttiva comunitaria è quindi subentrata ai due decreti ministeriali, sostituendo alla normativa nazionale quella comunitaria. Tale disapplicazione non è stata però integrale: infatti, per quanto riguarda le prescrizioni relative alle frequenze, la premessa al decreto 548 afferma:

“considerato che le disposizioni relative alle frequenze di cui al paragrafo 3 dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 ed al paragrafo 3 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1987 non sono state modificate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476;

considerato che sussiste l'esigenza di mantenere le prescrizioni relative alle frequenze dettate dai menzionati decreti 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987”.


Con quali obiettivi, invece, la Commissione europea aveva adottato la direttiva EMC? Nel preambolo della direttiva medesima, viene affermato il principio in virtù del quale “il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che è la libera circolazione delle merci, si ammettano ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative…”.

Quali sarebbero, però, le “esigenze imperative” individuate dallo Stato italiano? Lo abbiamo appena letto nel D.M. 548/1995, in un'affermazione del tutto autoreferenziale: “sussiste l'esigenza di mantenere le prescrizioni relative alle frequenze” che possiamo ascoltare con i ricevitori delle bande della radiodiffusione circolare!

La disciplina relativa ai radiodisturbi, contenuta nei due decreti ministeriali del 1985 e 1987, è stata disapplicata e sostituita da quella contenuta nella direttiva EMC; non però le “prescrizioni relative alle frequenze” dei ricevitori di radiodiffusione sonora, mantenute in vigore (o, meglio, “imbalsamate”) dal D.M. 548 del 1995 mediante l'art. 2, comma 1 il quale recita: “Le prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva sono quelle indicate nel paragrafo 3 dell'allegato A al decreto ministeriale 25 giugno 1985 e nel paragrafo 3 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 agosto 1987, citati nelle premesse.”


Per quale motivo, allora, nei negozi italiani sono in libera vendita apparecchi ricevitori delle bande di radiodiffusione, muniti non più del bollino riportante l'indicazione dei due decreti ministeriali del 1985 e 1987 bensì del marchio CE?
La risposta la troviamo nello stesso articolo 2 del D.M. n. 548 e precisamente al comma 2, il quale dispone che “la rispondenza dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva a quanto previsto al comma 1 è attestata mediante una dichiarazione di conformità a tale decreto, rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea e riportata nel manuale d'uso degli apparecchi stessi.” Il legislatore italiano, per un residuo senso di pudore, ha così “sdoppiato” l'omologazione dei ricevitori BC commerciabili in Italia: all'esterno il marchio CE attestante la conformità alla direttive comunitarie, all'interno una dichiarazione di conformità mantenuta per il mercato italiano e riferita proprio alle prescrizioni dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 548 (che mutua, a propria volta, quelle del paragrafo 3 dei due decreti del 1985 e 1987). Per un esempio, vedi http://www.catweb.it/ImgArt/Manuali/RCD 3836.pdf


Coerentemente l'art. 3 del D.M. 548 ribadì quanto già previsto dall'art. 14 del d.lgs. 476/1992, e cioè che “fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata l'immissione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di marcatura CE, conformi alle norme italiane in materia di compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992.” A tale proposito ricordiamo che il D.M. 25 giugno 1985 aveva originariamente fissato un periodo pari a dieci anni dalla data della propria entrata in vigore (1.9.1985) per l'uso di ricevitori non conformi alle norme tecniche di cui al proprio allegato A.


L'ulteriore omologazione richiesta dal nostro Stato, pur se “nascosta”, esiste ancora.

Ma, in pratica, cosa attesta il marchio CE che troviamo apposto sui radioricevitori BC di ultima fabbricazione? Solamente la conformità alle due direttive LVD (bassa tensione) e EMC (compatibilità elettromagnetica), e nient'altro. Questo è sufficiente negli altri Paesi europei ma non in Italia, con la conseguenza che in Italia è vietato l'utilizzo di quei ricevitori BC sintonizzabili su frequenze esterne alle gamme d'onda indicate nella tabella ministeriale riportata nel precedente paragrafo 4. E questo anche se contrassegnati dal marco CE.

L'art. 8 del D.M. 25.6.1985 consentì - per un periodo di sei mesi dalla propria entrata in vigore - l'immissione in commercio di apparati sprovvisti del numero distintivo attestante il rilascio della certificazione di rispondenza o della dichiarazione di rispondenza; al tempo stesso ammise l'uso di ricevitori non conformi alle norme tecniche di cui all'allegato A (comprese quindi quelle relative ai limiti alle bande di frequenze ricevibili) per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Di conseguenza, stando alla norma ora ricordata, da ormai dieci anni non è più consentito non solo l'acquisto di nuovi ricevitori c.d. “fuori banda”, ma nemmeno l'utilizzo di quelli vecchi, tuttora presenti in molte abitazioni italiane.


Nel paragrafo 9 vedremo la portata di tali limitazioni, tutt'oggi in vigore.

6. IL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE 

Un'obiezione al ragionamento fino a qui sviluppato potrebbe essere quella che il vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze (approvato con D.M. Comunicazioni 8 luglio 2002 e modificato con successivo decreto 20 febbraio 2003) riporta – per il servizio di radiodiffusione – all'incirca le stesse frequenze di cui al paragrafo 3 dei due decreti ministeriali del 1985 e 1987. Le riportiamo nel dettaglio, con l'osservazione che vi sono addirittura delle soluzioni di continuità rispetto agli ambiti delineati dai due D.M.: (kHz) 148-283,5 / 526,5-1606,5 / 3950-4000 / 5900-6200 / 7100-7350 / 9400-9900 / 11600-12100 / 13570-13870 / 15100-15800 / 17410-17900 / 18900-19020 / 21450-21850 / 25670-26100.

Ma è ragionevole affermare che i fabbricanti, gli importatori ed i possessori di ricevitori BC debbano sottostare alle stesse limitazioni previste invece per gli utilizzatori delle bande di frequenze? La risposta è no, per il semplice motivo che tale piano (come peraltro quelli che l'hanno preceduto) riguarda le sole emissioni o ricetrasmissioni su tali frequenze, e non anche la mera attività di ricezione.

E' sufficiente, a tale proposito, leggere la seguente definizione contenuta nel glossario allegato al D.M. 8.7.2002: “ (Servizio di radiodiffusione) Servizio di radiocomunicazione le cui emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in generale. Questo servizio può comprendere emissioni sonore, emissioni televisive o altri generi di emissione.” Il piano disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale, con la finalità di attribuire le bande oggetto del piano ai diversi servizi, di indicare l'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze nonché le principali utilizzazioni civili. E non vi è dubbio che i servizi indicati nel piano non siano di semplice ricezione (a parte, ovviamente, la radioastronomia e la radiogoniometria).
Il primo piano delle radiofrequenze (emanato nella vigenza del codice postale del 1973) affermava - in una nota in calce al testo dell'allegato al D.M. Poste e Telecomunicazioni 3.12.1976 – che "le bande di frequenze al di sotto di 27,5 MHz non formano di massima oggetto di piani nazionali di ripartizione. Ciò è dovuto al fatto che, date le caratteristiche di propagazione di tali onde, i Paesi non sono generalmente utilizzatori di intere bande di frequenze ma solo di singole frequenze coordinate in sede internazionale…”. Tale assunto è ancora valido, anche se i piani che si sono succeduti (D.M. 31.1.1983 e 28.2.2000, più volte modificati ed integrati) hanno visto lo Stato italiano ampliare lo spettro di frequenze gestito, giungendo all'attuale “tra 0 e 1.000 GHz” (articolo 1 del D.M. Comunicazioni 8 luglio 2002).
Nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora invece i piani di assegnazione delle frequenze ad uso civile e li approva, lasciando al Ministero delle Comunicazioni il compito di approvare il relativo disciplinare indicante i requisiti e le modalità di partecipazione per l'effettiva attribuzione delle frequenze. 
Le bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della Difesa, invece, sono assegnate da tale dicastero mentre, per quanto concerne le bande in compartecipazione, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il dicastero medesimo.
Ricordiamo infine che l'art. 3 del D.lgs. 269/2001 (Attuazione della direttiva R&TTE) prevede che le apparecchiature radio, in osservanza del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, siano costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

E' ben evidente che il piano nazionale delle radiofrequenze di ogni Stato indichi come utilizzabili (a scopo di emissione) solo quelle frequenze che tengono conto sia delle locali caratteristiche topografiche e di propagazione, sia delle assegnazioni fatte a beneficio di altri Stati. In altre parole il piano nazionale dell'Italia, appartenente alla c.d. “Regione 1” (Europa ed Africa) non può certo assegnare ai nostri servizi di radiodiffusione le frequenze delle bande delle zone tropicali, le caratteristiche delle quali non sono adatte alla posizione geografica del nostro Paese, ma altrettanto certamente non può vietarne l'ascolto. Infatti, il rispetto dei trattati internazionali posti a disciplina delle radiodiffusioni è volto ad impedire reciproche interferenze tra le stazioni radio e, quindi a tutelare il loro diritto di trasmissione: diritto il quale, è appena il caso di ricordarlo, sarebbe vano se poi fosse impedito il relativo diritto all'ascolto.

Ai fini dell'assegnazione delle bande di frequenze, la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - mediante il c.d. "regolamento internazionale di Ginevra" (ratificato dall'Italia con D.P.R. 25 settembre 1967, n. 1525) - nel 1959 ha suddiviso la Terra in tre aree (approssimativamente così identificabili: regione 1 - Europa ed Africa; regione 2 - Americhe; regione 3 - Asia ed Oceania) ulteriormente suddivise in quattro zone (africana, europea, europea marittima e tropicale). La zona indicata come "tropicale" è trasversale alle regioni (per un primo esame dell'argomento consulta i siti http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/index.html
http://www.mclink.it/personal/MC4868/convert.htm e http://www.geocities.com/SiliconValley/2551/regol_in.htm). 
Di conseguenza, con riferimento all'attività di emissione e di ricetrasmissione sulle bande tropicali, il piano di ripartizione italiano prevede, per le seguenti frequenze utilizzate anche dalle stazioni broadcasting che trasmettono da Nazioni poste tra i Tropici del Cancro e del Capricorno


(kHz) 2300-2495 (banda dei 120 metri)
3200-3400 (banda dei 90 metri)
4750-5060 (banda dei 60 metri)

solamente servizi sia fissi che mobili, gestiti dal Ministero della Difesa oppure dal Ministero delle Comunicazioni e diversi da quello di radiodiffusione. 
Infatti, le utilizzazioni civili gestite dal secondo Ministero sono le “stazioni di nave”, le “reti fisse ad uso pubblico” e la “ricerca spaziale”. Quest'ultima (su kHz 5003-5005) - quale stazione a statuto di servizio secondario –non deve causare disturbi pregiudizievoli a quella primaria che, nel caso specifico, riguarda le “frequenze campione e segnali orari” cui è stata attribuita la banda di frequenze kHz 4995-5005.

Ma di quali stazioni di radiodiffusione è vietata la ricezione in virtù del disposto dei due D.M. adottati nel 1985 e 1987? Esse sono:

· nella gamma delle onde medie (tra i 1630 ed i 1730 kHz): le emittenti pirate e clandestine europee e le emittenti regolari degli Stati Uniti;

· nella gamma delle onde corte (bande dei 160, 120 metri, 90 e 80 metri): le emittenti regolari, pirate e clandestine di Europa, Asia e Sud-America;

· nella gamma della modulazione di frequenza: le emittenti della Russia e paesi dell'est (gamma dei 64 MHz) e della Cina (gamma dei 76 MHz). 

Si può certamente osservare che – se proprio si deve parlare di limitazione al diritto al radioascolto – essa andrebbe comunque a riguardare alcune stazioni che, quando non impossibili, sono comunque molto difficili da captare da parte dell'ascoltatore italiano. Se questo è vero, è altrettanto vero, però, che esistono appassionati (oltre ai BCL anche i cosiddetti SWL, ascoltatori delle trasmissioni dei radioamatori e delle emissioni radio in genere effettuate sulle onde corte) che con particolari impianti sono in grado di ricevere tali stazioni (cosiddette stazioni DX), escluse forse quelle in FM. Inoltre detta limitazione andrebbe a colpire la possibilità per gli organi di informazione italiani di sintonizzare tali emittenti così come, per turisti e giornalisti, di acquistare in Italia un ricevitore idoneo all'ascolto delle emittenti locali nel corso di viaggi all'estero.

La storia delle democrazie insegna che le emittenti clandestine dei paesi a regime dittatoriale possono contare (per far conoscere la situazione di disagio o di oppressione che affliggono le loro Patrie) solamente sull'ascolto da parte degli organi di informazione del mondo libero. Le emittenti pirate invece, proprio grazie alla messa in onda delle loro trasmissioni politiche e culturali così come di musica di etichette non commerciali, sperano di avviare un alternativo circuito informativo e culturale. 

A scanso di equivoci, affermiamo che - anche nel caso che un'Autorità vietasse legittimamente un'emissione radiotelevisiva e sempre legittimamente ne perseguisse gli autori – non altrettanto legittimo sarebbe il divieto di ascoltare tali emissioni. Perciò, anche nei casi (assolutamente da circoscrivere in democrazia) ove possa essere vietata la parola diffusa per mezzo della radio e della televisione, mai dovrà esserne sanzionato l'ascolto. La storia delle trasmissioni radiotelevisive in Italia, infatti, è un continuo susseguirsi di spazi liberi ove prima regnava il divieto più assoluto.

In proposito ricordiamo che (prima dell'abolizione del monopolio RAI) qualunque radio privata italiana era un'emittente pirata, come lo sarebbero poi state, per qualche anno ancora, quelle che irradiavano il proprio segnale sulle frequenze tra i 104 ed i 108 MHz (riservati al Ministero della Difesa e ad Enti aeronautici dall'allora vigente piano nazionale approvato con D.M. 3.12.1976) e come ancora ci saranno nell'alternanza tra regimi concessorio e autorizzatorio previsti dai provvedimenti legislativi susseguitisi negli anni: tra i più importanti la prima timida legge contro il monopolio RAI (14.4.1975, n. 103), poi la “legge salva-reti” (4.2.1985, n. 10), la "legge Mammì" (6.8.1990, n. 223 ed il successivo D.lgs. 22.2.1991, n. 73), la “legge Maccanico” (31.7.1997, n. 249) ed infine la “legge Gasparri” (3.5.2004, n.112). 

7. I RADIODISTURBI ED IL NUOVO CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Il Codice postale del 1973 è stato quasi completamente sostituito dal “Codice delle comunicazioni elettroniche”, approvato con D.lgs. 1 agosto 2003, n.259. Il nuovo Codice ha abrogato l'articolo 398 del codice postale del 1973 (esaminato nel precedente paragrafo 4), sostituendolo con la seguente disposizione:

“Art. 210 (Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni)
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro [delle Comunicazioni], di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.”

L'incipit di questa disposizione normativa conferma la permanenza in vigore delle più severe disposizioni sanzionatorie, introdotte nell'ordinamento dai decreti di attuazione delle direttive comunitarie EMC e R&TTE (rispettivamente con gli artt. 11 del D.lgs. 615/1996 e 10 del D.lgs. 269/2001) e fatte salve in precedenza rispettivamente dagli artt. 2 e 17 del D.lgs. 269/2001 mediante disapplicazione del previgente art. 398 del Codice 1973.
Curiosamente, per quanto riguarda la direttiva R&TTE tale disapplicazione è stata prevista dall'art. 17 avente la rubrica “abrogazioni”; per la direttiva EMC l'art. 2 fa invece un generico rinvio alla legge 22 maggio 1980, n. 209 (Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni) e quindi all'atto modificante (invece che fare riferimento alla disposizione base, come peraltro previsto dalle più rinomate regole di redazione dei testi normativi: vedi Circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001 - Guida alla redazione dei testi normativi – punto 1.9.2 lett. d).

Quanto sopra fa dell'art. 210 una disposizione normativa di carattere marginale, posta a sanzione – in combinato disposto con il successivo art. 212 - dei comportamenti che violano le norme sui radiodisturbi (provocati, si badi bene, da apparati od impianti elettrici e non più radioelettrici, come vedremo infra al punto IV), lasciando alle citate disposizioni dei due decreti di attuazione la tutela dei ben più rilevanti requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica e dei requisiti essenziali delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Come illustrato nel precedente paragrafo 3, ricordiamo che detti requisiti essenziali ricomprendono anche quelli precedentemente introdotti con le direttive LVD e EMC.

Il richiamo fatto ai decreti di recepimento delle due direttive comunitarie consente di applicare anche le norme più favorevoli, da esse dettate in materia di commercio ed uso degli apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Ad esempio, in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni commerciali e manifestazioni analoghe è consentita la libera circolazione degli apparecchi che non rispettano le disposizioni del decreto 269/2001 (non però la commercializzazione o la messa in servizio).
A tale proposito, è opportuno ricordare che la stessa direttiva R&TTE non si applica – oltre che alle apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva – anche alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori per il servizio di radioamatore e per il servizio di radioamatore via satellite, ad eccezione delle apparecchiature che si trovano in commercio: la direttiva si premura anche di precisare che “gli insiemi di componenti (kit) destinati ad essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature in commercio modificate dai radioamatori e ad uso degli stessi non sono considerati apparecchiature che si trovano in commercio.”

Quali le differenze con l'abrogato articolo 398 del vecchio codice?

I. Dai comportamenti vietati, relativi agli apparati o impianti non rispondenti alle norme contro i radiodisturbi, è stato espunto quello di costruire. In pratica, però, non è cambiato alcunché, considerato che la sanzione scatterebbe comunque, non appena si passasse ad usare tali apparati o impianti (salvo quanto appena detto per gli OM che effettuino un servizio di radioamatore).

E' da chiarire che anche l'art. 398, pur sanzionando la costruzione solo in quanto effettuata “a scopo di commercio", in realtà non concedeva esenzione alcuna per gli apparecchi autocostruiti: ciò a motivo del divieto dell'uso a qualsiasi titolo di apparati od impianti non in regola.

II. La vendita di apparati o impianti - così come l'importazione a tale scopo - è ora possibile anche in presenza della sola dichiarazione (da parte del fabbricante) della rispondenza degli stessi alle norme stabilite per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi.

III. E' venuta meno la competenza ministeriale ad emanare norme contro i radiodisturbi, (criterio del "nuovo approccio"), mentre rimane quella di designare gli organismi notificati. 
In applicazione dell'art. 398 del Codice postale del 1973 come novellato con legge 209/1980, il D.M. 1.9.1980 aveva infatti provveduto in precedenza a designare gli organismi incaricati di rilasciare i contrassegni e gli attestati di rispondenza alle norme sui radiodisturbi. 

IV. E' sparito ogni riferimento agli apparati o impianti radioelettrici.

La differenza da ultimo indicata ha definitivamente eliminato ogni dubbio su quale fosse il vero obiettivo (tradito dalla normativa ministeriale del 1985 e 1987) del divieto sancito dal vecchio articolo 398: la pura e semplice “prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni”, allo scopo di tutelare (e non di penalizzare) i BCL.

Altrettanto rilevante è l'accoglimento del criterio del "nuovo approccio" (o, “nuova strategia”), adottato nel 1985 dall'Unione europea con la Risoluzione 7 maggio 1985 del Consiglio, relativa ad una nuova strategia [new approach] in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione), la quale prevede – al posto di una normativa dettagliata – la semplice indicazione degli obiettivi ai quali adeguarsi, individuati – per il settore delle comunicazioni elettroniche - nella conformità degli apparecchi ricevitori ai requisiti essenziali (protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona – direttiva LVD) ed ai requisiti di protezione (per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica – direttiva EMC).

La normativa comunitaria ha fatto sì che non spetti più agli Stati membri l'individuazione nel dettaglio delle norme tecniche (che assumevano una connotazione anche giuridica) per prevenire i radiodisturbi. Compito delle Autorità nazionali rimane quello di individuare gli organismi "notificati", cioè quei soggetti tecnici che diano garanzia di competenza e imparzialità: saranno poi questi a verificare il rispetto delle norme (anch'esse tecniche) dettate dagli organismi europei di normalizzazione, trasposte dagli omologhi organismi nazionali e recepite infine in atti normativi dalle autorità statali (per il dettaglio di questi aspetti vedi il paragrafo 2 dell'articolo “L'omologazione dei ricevitori di radiodiffusione: fonti normativa e soggetti”, pubblicato il 6 giugno 2005 nel n. 143 di Filodiritto).

Acquisiti pertanto i seguenti fondamentali passaggi logici

Ø gli apparati od impianti riceventi non possono disturbare le radiotrasmissioni e le radioricezioni,

Ø il Ministero non è più competente ad emanare norme contro i radiodisturbi,

passiamo ora visionare il più recente documento legislativo, solennemente denominato “testo unico della radiotelevisione”.

8. IL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

Il recentissimo provvedimento, emanato con D.lgs. 31 luglio 2005, n.177, reca disposizioni rilevanti anche per la materia del diritto al radioascolto. E' da precisare che nella legge 3.5.2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione – c.d. “legge Gasparri”) l'art. 16 recava delega “ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, (…) coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.”

Meno solenne era stato il disposto della legge delega che portò all'emanazione del “Codice delle comunicazioni elettroniche”. Infatti, nella legge 1.8.2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) l'art. 41 (Riassetto in materia di telecomunicazioni) vincolava il Governo ad adottare un Codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, attenendosi al solo criterio della "espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili" e affermando – all'art. 2, comma 3 – che “rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi”.
L'art. 53 del T.U., d'altro canto, ha specularmente affermato che “le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.” 
Notiamo che la legge 166/2002 delegava il Governo a redigere un Codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni. In realtà, quello che è poi divenuto il Codice delle comunicazioni elettroniche contiene norme esclusivamente di rango primario, in considerazione dell'operato richiamo all'articolo 76 della Costituzione (e non al solo art. 87) e la conseguente veste di decreto legislativo. Non è stata infatti utilizzata la formula - precedentemente introdotta dall'art. 7 della legge 8.3.1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) - del combinato che aveva accompagnato - ad esempio - il varo delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa con un decreto legislativo (n. 443/2000) e due D.P.R. (nn. 444 e 445/2000). Era infatti intervenuto l'art. 23 della legge 29.07.2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001) che aveva nel frattempo abrogato la fonte dei c.d. “testi unici misti” .
E' da osservare, però, che detta fonte è stata recentemente ripristinata dalla legge 28.11.2005, 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) la quale, nel riscrivere per l'ennesima volta l'art. 20 della legge Bassanini (n. 59/1997), ha inserito il comma 3-bis prevedendo che "Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi". Sarà, a questo punto, da vedere se ed in quali termini il Governo statale potrà avvalersi di tale facoltà: infatti, sia il Codice del 2003 (art. 5) che il Testo Unico del 2005 (art. 12) operano nell'ambito dell'ordinamento della comunicazione, materia di legislazione concorrente (e non esclusiva) ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. A tale proposito, osserviamo che la sentenza della Corte costituzionale 14-27 luglio 2005 n. 336 ha già provveduto a “svuotare” (a favore dello Stato) la concorrenzialità tra i due enti con potestà legislativa, affermando, al punto 6.1 delle considerazioni in diritto, che - essendo la rete unica a livello globale – “ciò comporta che i relativi procedimenti autorizzatori devono essere necessariamente disciplinati con carattere di unitarietà e uniformità per tutto il territorio nazionale, dovendosi evitare ogni frammentazione degli interventi. Ed è, dunque, alla luce di tali esigenze e finalità che devono essere valutate ampiezza ed operatività dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.” 

E' opportuno evidenziare che, nel solco della tradizionale distinzione tra testi unici “ricognitivi” e testi unici “fonte”, difficile sarebbe affermare la mera natura ordinatrice del T.U. della radiotelevisione, considerata l'espressa delega del Parlamento ad apportare le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie. Inoltre, abbiamo visto che al proprio art. 1, lett. b) il Testo unico recita testualmente di contenere “le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle Comunità europee.”

L'art. 16 della legge 112/2004 delegava invece il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie. Lo spostamento dell'attributo “vigenti”, operato nel periodo della disposizione normativa, non lascia dubbio alcuno sull'intenzione del legislatore delegato di voler rafforzare il carattere di definitività da attribuire alla normativa in tema di radiodiffusione.

E' avvenuta pertanto la novazione delle preesistenti fonti, con inevitabili future conseguenze sull'interpretazione delle disposizioni normative. 

Giunti a questo punto del ragionamento, dobbiamo chiederci che ne sia stato della disposizione normativa di cui all'articolo 411 (Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni) contenuta nel vecchio codice postale del 1973 e non abrogata dal vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 1.8.2003, n. 259). A tale proposito ricordiamo che l'articolo 411 era sopravvissuto non tanto in virtù del "principio di specialità" (affermato invece dal citato art. 53 del nuovo Testo Unico relativamente alle "reti" utilizzate per la diffusione circolare dei programmi, e quindi pertinente all'attività di trasmissione del segnale e non a quella al radioascolto), bensì in conseguenza della mancata abrogazione esplicita.

Rispondiamo che il testo dell'articolo 411 non è stato ripreso nel Testo Unico proprio per il carattere di onnicomprensività che abbiamo visto affermato dall'art. 1, lett. b). Dobbiamo invece chiederci se sia ancora vigente la normativa alla quale l'art. 411 rinviava e che abbiamo individuato nelle seguente:

n il Regio decreto-legge 21.2.1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), che disciplina nel dettaglio l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento,
n il Regio decreto 8.7.1938, n. 1415 (Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità), che prevede la possibilità di imporre restrizioni al diritto al radioascolto, limitatamente però al periodo bellico,
n i Regio decreto 16.6.1940, n. 765 e Decreto legislativo luogotenenziale 3.4.1945, n. 152, disposizioni a carattere transitorio che diedero rispettivamente inizio e fine al regime giuridico di divieto del radioascolto di molte emittenti straniere durante la seconda guerra mondiale.

Osserviamo che all'istituto del canone di abbonamento (così come al regio decreto-legge 246/1938) fanno ancora espresso riferimento gli artt. 7 e 47 del testo unico, mentre la legge di guerra – pur se in contrasto con i principi di libertà nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione (stampa e corrispondenza, telecomunicazioni e segnalazioni, mezzi di trasporto) – non ha certo subito contraccolpi dall'adozione del nuovo testo unico, a motivo dell'evidente carattere di specialità che la contraddistingue. Infine i due decreti 765/1940 e 152/1945 costituiscono attuazione dell'art. 20 della legge di guerra.

Ad ogni modo, qualunque sia la portata del testo unico nei confronti delle fonti di produzione sopra citate, notiamo che esso contiene le seguenti disposizioni:

Art. 3 (Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

Crediamo che non vi sia dubbio alcuno che il diritto al radioascolto – come lo abbiamo definito in esordio del presente lavoro - sia stato e sia tuttora garantito dalla normativa italiana di rango primario. Pertanto nessuna pubblica autorità può imporre un divieto che nemmeno il Fascismo (salvo, come si è detto, il periodo bellico) aveva stabilito. Già prima della guerra, la dittatura in Italia aveva limitato la libertà di pensiero nei suoi tanti modi di essere, compreso certamente quella di comunicazione mediante le trasmissioni radio; non ne limitò però la ricezione, se non richiedendo il pagamento di un canone, certamente odioso ma non collegato ad altri adempimenti o verifiche. 

9. LA LIMITAZIONE ALLE FREQUENZE RICEVIBILI DAI RICEVITORI DI RADIODIFFUSIONE: UNA NORMATIVA ILLEGITTIMA

In Italia le leggi e, comunque, le norme di rango primario non pongono limitazione alcuna al diritto al radioascolto (salva la previsione del canone di abbonamento alle radioaudizioni, al pagamento del quale sono comunque dal 1° gennaio 1998 dispensate le sole utenze familiari ai sensi dell'art. 24, comma 14, della legge 27.12.1997, n. 449). 

Con riferimento invece alle norme di rango secondario:

· l'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni emanò – in data 25.6.1985 e 27.8.1987 – due decreti contenenti disposizioni a scopo di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

· i due decreti contenevano anche delle prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora (e televisiva), restrittive rispetto alle tipologie di ricevitori presenti nel mercato mondiale dei ricevitori di radiodiffusione.
Il D.M. 26.3.1992 stabilì poi che “gli apparecchi per la ricezione televisiva (…) devono (…):
a) essere in grado di ricevere tutti i canali televisivi pianificati per l'Italia A, B, C, D, E, F, G, H, H1 , H2 nonché i canali da 21 a 69.” Osserviamo il diverso tenore della disposizione, la quale non pone un limite ai canali ricevibili ma, al contrario, garantisce il numero minimo di essi che un qualunque televisore commercializzato in Italia dovrà obbligatoriamente sintonizzare;

· anche se la direttiva comunitaria 1989/336/CEE (c.d. "direttiva EMC", recepita dall'Italia con decreto legislativo 4.12.1992, n. 476 e trasfusa poi assieme ad altre nel decreto legislativo 12.11.1996, n. 615) ha sostituito la disciplina relativa ai radiodisturbi precedentemente contenuta nei due decreti ministeriali del 1985 e 1987, le prescrizioni relative alle frequenze dei ricevitori di radiodiffusione sonora sono state invece mantenute in vigore dal D.M. 548 del 28.8.1995, contenente un regolamento concernente la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

Perché nel 1985 erano state stabilite delle prescrizioni - tutt'oggi in vigore - relativamente alle frequenze captabili dai semplici ricevitori della radiodiffusione? Quello che riteniamo un mistero è, forse, in parte spiegabile con il timore (da parte dell'autorità postale) che con l'uso dei ricevitori BC vengano captate anche trasmissioni radio ritenute riservate.
Probabilmente si era ritenuto più semplice impedire la commercializzazione dei "pericolosi" apparecchi ricevitori (pericolosi in Italia ma liberamente venduti in quasi tutte le altre nazioni del mondo), in quanto l'intercettazione di trasmissioni riservate non poteva e non può certo ritenersi ricompresa tra le fattispecie previste di cui agli artt. 617 e 617 bis del codice penale, semmai tra quelle di cui all'art. 18 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067 (Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo). Riportiamo il testo dell'articolo, come modificato con regio decreto 14.6.1923, n. 1488: “Chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa." La giurisprudenza di Cassazione è però altalenante sull'applicabilità di tale norma alla fattispecie dell'intercettazione di trasmissioni riservate.

Nella vigenza del Codice postale 1973, l'utilizzo di apparecchi ricevitori della radiodiffusione con frequenze non previste dai due D.M. del 1985 e 1987 era vietato ai sensi dell'art. 398, costituendo infatti "uso o esercizio" di "apparati o impianti" radioelettrici non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni (questo perché tali decreti prevedono per l'appunto anche le limitazioni alle frequenze sintonizzabili dai ricevitori BC, oggetto del presente studio). 

Anche se non si ha notizia di un'effettiva applicazione di sanzioni nei confronti dei meri utilizzatori di ricevitori operanti anche sulle frequenze non consentite, la violazione era comunque sanzionata dal successivo art. 399 (come sostituito dall'art. 4, l. 22 maggio 1980, n. 209) il quale prevedeva che "chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000". Qualora il contravventore fosse appartenuto "alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici si applica(va) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398." Il testo originario prevedeva invece la pena dell'ammenda rispettivamente da lire 5000 a lire 200.000, e da lire 20.000 a lire 400.000, senza una specifica previsione di confisca.

L'adozione della direttiva comunitaria EMC - come ricordato in precedenza al paragrafo 5 - ha sostituito la disciplina relativa ai radiodisturbi, precedentemente contenuta nei due decreti ministeriali del 1985 e 1987. Ciò ha fatto venire meno la sanzione comminata dall'art. 399 del Codice 1973, mentre l'emanazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche" (con l'eliminazione nell'art. 210 di ogni riferimento agli apparati o impianti radioelettrici) ha posto fine all'equivoco sulla presunta possibilità (per gli apparati od impianti riceventi) di disturbare le radiotrasmissioni e le radioricezioni.

Attualmente, quindi, abbiamo un divieto non assistito da sanzione. Tale anomalia – peraltro non rara nell'ordinamento giuridico italiano - non deve far dimenticare però che è ancora in vigore una norma (come ricordato supra al paragrafo 5) che indica il 31.12.1995 quale data dopo la quale non è più possibile non solo commercializzare ma neppure utilizzare lecitamente i ricevitori delle stazioni di radiodiffusione non conformi alle limitazioni sulle frequenze poste dai due D.M. del 1985 e 1987. Se il divieto di utilizzo può sembrare - per nostra fortuna - una “grida” di manzoniana memoria, esplica invece tutti i propri effetti il divieto di commercializzazione. Ciò costringe le case produttrici più rinomate ad apportare modifiche ai prodotti destinati al mercato italiano (per un esempio, vedi http://pdf.crse.com/manuals/3042774031.pdf) mentre spinge quelle più piccole o spericolate semplicemente a far finta di nulla. Ricordiamo che alle “apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva” non è applicabile l'art. 8 (libera circolazione degli apparecchi) del D.lgs. 269/2001 di attuazione della direttiva R&TTE citato nel paragrafo 3. 

Assistiamo pertanto ad un caso di eccessività del mezzo utilizzato rispetto al fine perseguito, in quanto la pur legittima tutela della riservatezza dei contenuti di alcune trasmissioni (quali quelle delle forze dell'ordine) non può certo arrivare al sacrificio di un diritto soggettivo qual è quello al radioascolto, degno di protezione ai sensi dell'art. 21 della Costituzione. La normativa italiana che pone limitazioni alla frequenze ricevibili dai ricevitori della radiodiffusione è pertanto illegittima, tanto nei confronti delle norme costituzionali quanto di quelle di rango primario. 

Nel successivo paragrafo constateremo che tale illegittimità è ravvisabile anche nei confronti dell'ordinamento comunitario.

10. LE NUOVE TECNICHE DI TRASMISSIONE 

Nell'era della comunicazione multimediale, assillata in Italia dal reale problema delle forme di oligopolio, può apparire perfino ingenuo darsi tanta pena per l'illegittimità di disposizioni normative che limitano l'ascolto di trasmissioni (come quelle in onde corte) ormai in fase di abbandono da parte delle emittenti broadcasting. Quest'ultime, infatti, hanno cominciato a privilegiare la programmazione sul satellite oppure la diffusione su Internet oppure, restando nell'ambito delle trasmissioni via etere, stanno sperimentando sistemi di trasmissione digitale quali il DRM ed il DAB. 

Il DRM (Digital Radio Mondiale) è lo standard di trasmissioni digitale che utilizza le medesime frequenze delle onde corte, medie e lunghe (per approfondimenti http://www.mediasuk.org/iw0hk/guida_drm/guida_drm.htm oppure http://www.drm.org/).

Il DAB (Digital Audio Broadcasting), definito dal piano nazionale delle radiofrequenze un “sistema di radiodiffusione sonora numerica di terra (T-DAB)” – è impiegato in Italia nelle seguenti bande di frequenza, diverse da quelle tradizionali: 223-230 MHz (canale 12 della banda VHF – III) e 1.452-1.492 MHz (banda UHF – L). Tale sistema digitale è disciplinato a livello CEPT dagli Atti finali della Conferenza di Wiesbaden (1995), emendati poi a Bonn (1996) ed a Maastricht (2002). In tali sedi si è proceduto non solo all'assegnazione delle frequenze (assignment), ma anche ad individuare le aree da coprire con il segnale (allotment). Per approfondimenti vedi http://www.arpnet.it/air/T_DAB.htm; http://www.dab.it/; http://www.raiway.rai.it/dab.htm.

Con l'art. 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 66, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che “eserciscono” legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale erano stati abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale (sia in banda VHF-III che in banda UHF-L), mediante la costituzione di consorzi ovvero definendo intese per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Successivamente il programma di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale venne approvato con D.M. Comunicazioni del 14 novembre 2001, al quale hanno fatto seguito le seguenti delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: n. 435/01/Cons, n. 249/02/Cons e n. 149/05/Cons (Regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale). Con questo ultimo provvedimento, l'Autorità ha posto termine alla fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale. 
Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, l'art. 19 del D.P.R. 29 ottobre 1997 (Approvazione del contratto di servizio 1997-1999) impegnava la RAI a prevedere entro il 31.12.1999 il servizio in banda III per il 60 % della popolazione ed effettuare la sperimentazione del servizio in banda L. Successivamente, l'art. 19 del D.P.R. 8 febbraio 2001 (Approvazione del contratto di servizio triennio 2000-2002) impegnava la concessionaria ad avviare da subito il progetto di estensione della rete in banda III al fine del raggiungimento di un grado di copertura della popolazione pari al 45 per cento entro il 31.12.2000 e del 60 per cento entro il 31.12.2001, proseguendo al contempo la sperimentazione in banda L mediante la ricerca e l'attuazione di forme di collaborazione anche con concessionari radiofonici privati. Infine, l'art. 3 del D.P.R. 14 febbraio 2003 (Approvazione del contratto di servizio triennio 2003-2005) si limita ad impegnare la RAI a “presentare al Ministero un progetto che, anche valorizzando i risultati sperimentali ottenuti ed in itinere, definisca le successive fasi di avanzamento del piano di configurazione delle reti di trasmissione in tecnica numerica e indichi le compatibilità finanziarie.”

Ebbene, potrebbe bastare la risposta che quella che appare come una battaglia di retroguardia (la tutela della libertà al radioascolto in gamme d'onda ormai in via di abbandono da parte delle stazioni di radiodiffusione circolare) valga comunque la pena di essere combattuta, in quanto un limite non contrastato ora potrà in futuro essere preso a motivo di nuovi limiti nel mondo dell'informazione (ad esempio restringendo l'accesso alla rete Internet, come è avvenuto nella Repubblica Popolare Cinese). 

Inoltre, rimanendo nel campo specifico delle radiodiffusioni, ricordiamo che anche per le nuove tipologie di trasmissioni digitali le relative frequenze dovranno comunque essere previste da un provvedimento normativo (piano nazionale delle frequenze o altro) e che, in futuro, potrebbe avvenire che proprio alcune trasmissioni in DAB o in DRM provenienti da altre parti del mondo vengano irradiate su frequenze non consentite in Italia. 

A tale proposito osserviamo che - mentre il Piano nazionale delle radiofrequenze prevede che "nella banda di frequenze 1.452-1.492 MHz è prevista, a partire dal 1 gennaio 2003, l'introduzione del sistema di radiodiffusione sonora numerica di Terra (T-DAB) in accordo con gli Atti finali delle riunioni di pianificazione (Wiesbaden 1995 e successive)", la citata delibera dell'Autorità n. 249/02/Cons afferma invece in premessa (citando proprio il medesimo Piano nazionale) che sono disponibili “per tale servizio, 20 blocchi di frequenze, di cui (…) 16 nella banda UHF – L 1452 - 1479,5 MHz”. 
Preliminarmente all'apertura della Conferenza di Wiesbaden 1995, erano state raccomandate in sede tecnica le seguenti cinque bande come operabili in modalità DAB: VHF I: 47-68 MHz, VHF II: 87,5-108 MHz, VHF III: 174-230 MHz, VHF Aeronautica militare: 230-240 MHz, UHF L (o banda 1,5 GHz): 1452-1492 (all'interno della quale è stata individuata la banda L + : 1467,5-1492 MHz). In sede decisionale (come riportato negli Atti finali) è stato poi deliberato di: 
- di escludere il DAB dalla banda 230-240 MHz,
- riservare alla disciplina di ulteriori accordi le bande 47-68 e 174-223 MHz.
- riservare alla disciplina dei regolamenti internazionali che disciplinano l'uso delle radiofrequenze (le c.d. Radio Regulations dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) la banda 1452-1467.5 MHz,
- di non ricomprendere nel piano di allocazione le bande 87.5-108 e 1452-1467.5 MHz. 

Prossimamente l'ITU (una sede pertanto mondiale, diversamente dalla CEPT), in preparazione della prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006, proporrà un nuovo accordo ed un nuovo piano per le frequenze della banda VHF-III (174-230 MHz) e – innovativamente - per le bande VHF – IV/V (470-862 MHz). Vedi, in proposito: http://www.ero.dk/AD0A1D8A-68DF-4F3B-851A-FF9A17547768?frames=no&.

Pur essendo prematuro dare un giudizio, assistiamo già alle prime incertezze sulle frequenze realmente disponibili: incertezze che in un non lontano futuro potranno avere ripercussioni sull'omologazione dei nuovi ricevitori digitali.

Giunti a questo punto, è necessario dare uno sguardo alle norme comunitarie, con l'avvertenza che esse sono poste a tutela più della libertà di commercio che non di quella di informazione. 

11. UNA SPERANZA DALL'UNIONE EUROPEA

Esaminiamo alcuni commi dell'art. 95 del Trattato di Roma, dedicati alle misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno:

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
(L'art. 30 del Trattato lascia impregiudicata la possibilità per i singoli Stati membri di imporre divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Lo stesso articolo, tuttavia, ammonisce che tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.)
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. (…)
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

Dalle suddette disposizioni normative enucleiamo i seguenti principi:

· uno Stato membro dell'Unione europea può mantenere o introdurre disposizioni che prevalgano 
sulla norma armonizzata comunitaria solo e in quanto ciò sia giustificato da importanti esigenze, indicate nello stesso Trattato;

· vi è l'obbligo di notificare tali disposizioni nazionali alla Commissione europea, fornendo le motivazioni del mancato recepimento delle norme armonizzate comunitarie; 

· la Commissione verifica se le disposizioni nazionali costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria oppure una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno;

· la Commissione, come pure un qualunque altro Stato membro dell'Unione, possono adire la Corte di Giustizia nel caso si presumi un abuso dello Stato che non ha recepito le norme armonizzare comunitarie.

12. CONCLUSIONI

Con riferimento a quanto abbiamo ora letto (relativamente agli articoli del trattato di Roma), l'Italia ha scelto di mantenere le proprie disposizioni nazionali (le prescrizioni relative alle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, introdotte nell'ordinamento con i due D.M. 25.6.1985 e 27.8.1987 e mantenute in vigore dal D.M. 548 del 28.8.1995): per farlo, però, ha dovuto surrettiziamente trasferire tale illegittima normativa dal settore della “prevenzione ed eliminazione dei disturbi radioelettrici” (divenuta ormai di competenza comunitaria con il nome di ) ad altro non meglio identificato e sorretto da una altrettanto non precisata “esigenza di mantenere le prescrizioni relative alle frequenze” (aggirando così ogni successivo intervento dell'Unione europea).

Al paragrafo 6 abbiamo affermato che non è ragionevole che fabbricanti, importatori e, soprattutto, possessori di ricevitori BC debbano sottostare alle stesse limitazioni previste per gli utilizzatori delle bande di frequenze, in quanto tali limitazioni vanno a disciplinare le emissioni o le ricetrasmissioni su tali frequenze, e non la semplice attività di ricezione. Riteniamo che non vi sia dubbio alcuno sulla profonda differenza di comportamento tra colui che trasmetta o disturbi le emissioni sulle bande riservate (a servizi diversi da quello di radiodiffusione) e colui che invece le ascolti casualmente, cercando ad esempio una lontana stazione del Sud America.

Lo Stato italiano, per mantenere a sé la disciplina dei limiti delle bande di frequenza, ha inventato un'esigenza assolutamente immotivata e pertanto totalmente ingiustificata. Tutto ciò mediante lo strumento della normazione secondaria, impedendo così il ricorso alla Corte costituzionale possibile solo per le leggi e gli atti aventi forza di legge.

La Commissione europea non è mai intervenuta, non è detto, però, che non possa aprire una procedura d'infrazione a carico del Governo italiano a seguito di denuncia che chiunque potrebbe presentare presso la Commissione medesima, invocando il diritto di chiamare in causa uno Stato membro contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario (vedi http://www.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_it.htm).

Forse il vulnus del diritto al radioascolto potrà essere sanato seguendo la via - forse meno nobile ma certamente più sentita nei palazzi comunitari - dell'affermazione della libertà di commercio dei ricevitori della radiodiffusione.


Pubblicato su filodiritto il 18/02/2006

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941).
La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941.
È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (http://www.filodiritto.com/), con relativo collegamento ipertestuale.
Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa.
È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.